Apprendista

Apprendista

Il contratto di apprendistato o contratto di mestiere, rappresenta una tipologia di contatto di lavoro finalizzata alla formazione e all’occupazione dei giovani. Nel dettaglio, a coloro che vengono assunti in un’azienda mediante tale strumento, è data la possibilità di conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Descrizione

 

 

Il riferimento normativo che disciplina la formazione per l’apprendistato professionalizzato o contratto di mestiere (tipologia contrattuale di maggiore diffusione), è rappresentato dal Testo Unico dell’Apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011), modificato prima dalla Legge 92/2012 e successivamente dal D. L. 34/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2014.

La formazione si distingue in:

1) Formazione trasversale e di base: (disciplinata dalle Regioni) tale formazione può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e, nei limiti delle risorse disponibili, può essere finanziata dalle Regioni. La formazione trasversale e di base può essere integrata alla formazione di tipo professionalizzante (secondo quanto previsto dal D. L. 34/2014). Nel caso in cui sia assente l’offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni contrattuali vigenti, per cui la formazione trasversale può essere erogata dall’azienda secondo i contenuti standard individuati dalle stesse. (In base a quanto predisposto dal D.L 34/2014, che ha reso facoltativa l’offerta formativa pubblica, gli unici obblighi sono quindi quelli derivanti dai CCNL di settore). La formazione di base e trasversale se prevista dal CCNL va comunque erogata.

2) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere: (disciplinata dai singoli CCNL) tale formazione è erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche: essa è a carico delle imprese.

Il D. L. 34/2014 ha introdotto le seguenti novità in materia di apprendistato:

  1. 1.Obbligo della forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come precedentemente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale).
  2. 2.Eliminazione delle precedenti previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
  3. 3.Eliminazione, per il datore di lavoro, dell’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
  4. 4.È previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

 

Durata, contenuti e modalità di realizzazione

L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

·         120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;

·         80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale

·         40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente

.Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1.     Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro

2.     Organizzazione e qualità aziendale.

3.     Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo.

4.     Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.

5.     Competenze di base e trasversali

6.     Competenza digitale.

7.     Competenze sociali e civiche.

8.     Spirito di iniziativa e imprenditorialità.

9.     Elementi di base della professione/mestiere.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

·         di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

·         di risorse umane con adeguate capacità e competenze

Si ricorda che il D.L 34/2014 ha reso facoltativa la formazione pubblica ma non ha abrogato la formazione di base e trasversale. Per cui se tale formazione è disciplinata dai CCNL andrebbe, secondo alcune indicazioni recenti, fatta comunque. Visti i bassi costi di tale formazione e l’alto rischio in caso di interpretazioni restrittive della norma consigliamo di integrare la formazione professionalizzante con la formazione di base e trasversale in particolar modo se disciplinata dai CCNL

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